Esonero giovani under 30

Tutti i datori di lavoro privati (imprenditori e non imprenditori), anche agricoli, che assumono giovani under 30 che non siamo mai assunti prima con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, godono di un esonero contributivo (esclusi i premi Inail).

L’esonero spetta a condizione che il rapporto di lavoro venga costituito con una delle seguenti modalità:

  • tempo indeterminato (a tempo pieno o parziale);
  • trasformazione a tempo indeterminato di un precedente contratto a termine;
  • somministrazione di lavoro a tempo indeterminato anche con orario a tempo parziale.

Il beneficio non spetta se il rapporto è costituito mediante contratti di apprendistato, lavoro intermittente, domestico.

L’esonero contributivo a favore del datore di lavoro è pari al 50% dei contributi previdenziali a suo carico, per un importo massimo non superiore a 3.000 euro annui, e per una durata di 36 mesi.


Esonero contributivo ex studenti o apprendisti (under 30)

Tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio assumono ex studenti, che non hanno ancora compiuto i 30 anni di età, che hanno svolto presso il medesimo datore:

  1. a) attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30%:
  • delle ore di alternanza previste dal monte ore all’interno dei percorsi IeFP, ovvero
  • del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi ITS, ovvero
  • del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari
  1. b) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

L’incentivo spetta solo se il rapporto viene costituito – anche in somministrazione – mediante un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sono esclusi il contratto di apprendistato e il lavoro domestico.

L’esonero contributivo a favore del datore di lavoro è pari al 100% dei contributi previdenziali a suo carico, per un importo massimo non superiore a 3.000 euro annui, e per una durata di 36 mesi.


Bonus Giovani (under 35)

Ai datori privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono operai, impiegati e quadri a tempo indeterminato o trasformano a tempo indeterminato un contratto a termine è riconosciuto, per un massimo di 24 mesi, un esonero pari al 100% dei contributi a loro carico, esclusi premi e contributi Inail, nel limite massimo di importo di 500 euro mensili – elevati a 650 euro mensili se l’assunzione riguarda una sede o unità produttiva ubicata nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno, per ogni lavoratore, nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, vincoli territoriali e criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021–2027. L’esonero spetta per i soggetti che alla data dell’assunzione incentivata non hanno ancora compiuto il 35° anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato, sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.


Incentivi all’autoimpiego e alle assunzioni nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica

Incentivo rivolto all’avvio di nuove attività imprenditoriali e alle assunzioni che abbiano le caratteristiche definite con apposito decreto ministeriale, e che operino nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.

Avvio nuova attività imprenditoriale Imprese avviate dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, da persone disoccupate, che non hanno compiuto i 35 anni di età, possono richiedere all’Inps un contributo per l’attività di 500 euro mensili per la durata massima di 3 anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.

Il contributo è erogato dall’Inps anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell’attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata.

Assunzione di nuovi dipendenti I soggetti di cui sopra possono chiedere, per la durata massima di 3 anni e non oltre il 31 dicembre 2028, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 e che alla data della assunzione non hanno compiuto il 35° anno di età, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico datore (esclusi premi e contributi Inail), nel limite massimo di importo di 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

Contratto a termine per le sostituzioni di maternità e paternità

Tutti i datori di lavoro privati, con un numero di dipendenti inferiore a 20, che assumono con un contratto a termine o utilizzano in somministrazione a termine, un/a lavoratore/trice per la sostituzione di un/a dipendente assente per maternità o paternità che fruisce dei congedi di cui al medesimo D.Lgs. n. 151/2001, godono di uno sgravio contributivo del 50% sulla retribuzione della persona assunta a termine in sostituzione.


Agevolazioni per l’assunzione di uomini e donne disoccupati over 50

Tutti i datori di lavoro che assumono a tempo parziale o pieno (non con un contratto di lavoro intermittente) – o che utilizzano con un contratto di somministrazione di lavoro – lavoratrici e lavoratori, di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi.

L’esonero è pari al 50% dei contributi dovuti, per un periodo di tempo variabile in relazione al tipo di rapporto instaurato (cfr. tabella).

  Tempo
determinato
Tempo indeterminato Trasformazione da termine a tempo indeterminato
Durata massimo 12 mesi (Incluse proroghe) 18 mesi massimo 18 mesi

Bonus Donne

Ai datori privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono a tempo indeterminato:

  • donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno;
  • donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;

spetta, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico datore (esclusi premi e contributi Inail) nel limite massimo di importo di 650 euro su base mensile per ogni lavoratrice.

Tali assunzioni (oltre alle altre condizioni) devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.


Maxi deduzione nuove assunzioni

La Legge di Bilancio 2025 ha confermato per il prossimo triennio la maxi deduzione fino al 130 per cento per le imprese che assumono nuovi lavoratori e lavoratrici a tempo indeterminato secondo la formula più assumi, meno paghi.

Si tratta della super deduzione IRPEF e IRES del costo del personale di nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato pari al 120 per cento, che arriva al 130 per cento per i rapporti di lavoro attivati con persone in condizioni di svantaggio:

  • lavoratrici e lavoratori molto svantaggiati;
  • persone con disabilità o che rientrano in categorie svantaggiate;
  • giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile;
  • donne di qualsiasi età con almeno due figli minori o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in determinati territori;
  • donne vittime di violenza;
  • lavoratori o lavoratrici con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
  • ex percettori del reddito di cittadinanza senza i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione.

Bonus assunzione disoccupati, percettori di ADI e SFL

Contributo mensile pari al 20 per cento dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, riconosciuto per ciascuna mensilità della retribuzione concessa al lavoratore. Viene riconosciuto ai datori di lavoro (comprese le cooperative e le agenzie di somministrazione) che assumono lavoratori disoccupati, senza vincoli di età, a tempo pieno e indeterminato o con trasformazione da tempo determinato.

Il contributo è concesso per ciascuna mensilità della retribuzione concessa al lavoratore, per un periodo massimo di 2 anni. L’importo spettante non può superare la retribuzione del lavoratore stesso.

A questo si affiancano i bonus per l’assunzione dei beneficiari del supporto per la formazione e il lavoro e dell’assegno di inclusione: si tratta di un esonero dal versamento della contribuzione previdenziale che viene concesso per l’attivazione di un contratto subordinato:

  • a tempo indeterminato, pieno o parziale, di apprendistato o di trasformazione da tempo determinato;
  • a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale.

Nel primo caso il bonus consiste in un esonero totale dal versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 8.000 euro annui per un anno. Sono esclusi i premi e i contributi da versare all’INAIL.

Nel secondo, invece, il bonus spetta per il 50 per cento della contribuzione nel limite di 4.000 euro per un anno e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro.