IL TFR
Il trattamento di fine rapporto – art. 2120 c.c. – “rappresenta una somma di denaro che viene accumulata mensilmente dal datore di lavoro, per conto del dipendente, allo scopo di assicurare un supporto economico al termine del rapporto di lavoro”, rappresenta quindi un elemento retributivo differito, costituito dagli accantonamenti effettuati annualmente e dalla rivalutazione periodica calcolata sul Tfr già accantonato. Proprio per questo motivo, al momento della sua erogazione, non è soggetto a contribuzione previdenziale e tassazione ordinaria, ma solamente a tassazione separata.
L’articolo, oltre a stabilirne i criteri di calcolo, prevede anche la possibilità di una sua anticipazione:
- spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli. L’estensione dell’applicabilità della norma alla tutela di esigenze di altri soggetti – i figli – è possibile non solo se è il lavoratore ad effettuare l’acquisto, ma anche quando l’acquisto sia effettuato da un figlio e la richiesta di anticipazione venga giustificata dalla necessità di quest’ultimo di disporre del relativo importo. La casistica della ristrutturazione della prima casa non è prevista dall’articolo 2120 del Codice Civile, ma tale motivazione può giustificarne l’erogazione su accordo tra le parti;
- fruizione dei congedi parentali, di formazione e di formazione continua. Tale casistica non è prevista dall’art. 2120 c.c. ma è contenuta nel co. 1, art. 7, D.Lgs. 151/2001, il quale evidenzia anche come l’anticipazione debba essere corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo.
L’EROGAZIONE MENSILE DEL TFR
Storicamente le posizioni contrastanti sull’erogazione del TFR sono state due:
- Una prima visione rigorosa e tassativa a merito della quale le possibilità di anticipazione del trattamento di fine rapporto sono tipicamente previste dalla legge ed eventualmente dalla contrattazione collettiva
- Una seconda visione molto più generosa, vicina al favor prestatoris, che consente la possibilità di anticipazione del TFR anche al di fuori dei casi tabellati.
L’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), con la nota 616 del 3 aprile 2025, affronta la controversa questione della possibilità di erogare il Tfr mensilmente in busta paga a titolo di anticipazione, con parere negativo in quanto, a loro avviso, la pattuizione collettiva o individuale relativamente al trattamento di fine rapporto (Tfr) può avere ad oggetto un’anticipazione dell’accantonamento maturato al momento della pattuizione e non un automatico trasferimento in busta paga del rateo mensile che, altrimenti, costituirebbe una mera integrazione retributiva con conseguenti ricadute anche sul piano contributivo.
LE CONSEGUENZE FISCALI E PREVIDENZIALI:
Ove il personale ispettivo riscontri l’indebita erogazione “mensilizzata” del rateo di Tfr al lavoratore, si concretizzerebbero onerose conseguenze non solo per i datori di lavoro:
- L’aumento dell’imponibile fiscale per il lavoratore: il TFR erogato mensilmente verrebbe tassato come normale stipendio, sottoposto a piena imposizione IRPEF, laddove, diversamente, il TFR liquidato alla cessazione, gode di un regime di tassazione separata, generalmente più favorevole (articolo 17 del TUIR);
- L’aumento dell’imponibile contributivo per l’azienda dovendo versare i contributi anche sulla quota mensile di TFR oltre ad accantonare le quote di Tfr illegittimamente anticipate con possibili applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 3.000 €.
POSSIBILI SOLUZIONI
Dal punto di vista datoriale, la proposta di erogare il TFR mensilmente in busta paga può derivare da esigenze di semplificazione gestionale ma, a seguito della nota dell’ispettorato nazionale del lavoro, si acuiscono i possibili rischi per l’azienda, aprendosi da un lato a possibili contestazioni ispettive, sanzioni amministrative e vertenze giudiziarie, dall’altro lato l’assenza di un accantonamento effettivo del TFR, potrebbe generare squilibri finanziari nel lungo periodo, soprattutto in caso di cessazione simultanea di più rapporti di lavoro.
Possibili soluzioni all’erogazione del TFR su base mensile in busta paga possono essere:
- la creazione di un Piano Accumulo Capitale (PAC), finalizzato ad accantonare somme di denaro che possono fruttare cedole e interessi, mantenendone la piena disponibilità in caso di necessità.
- L’apertura di fondo di accantonamento del TFR a livello aziendale. Tale soluzione comporta benefici dal punto di vista fiscale potendo dedurre dal reddito d’impresa un importo pari al 6% (pe le imprese con meno di 50 dipendenti) o 4% (per le imprese con più di 50 dipendenti) dell’ammontare del TFR annualmente destinato alla previdenza complementare, inoltre l’azienda beneficerà dell’esonero del versamento del contributo al Fondo di Garanzia INPS pari allo 0,20% oltre al taglio dei c.d. oneri impropri pari allo 0,28% del monte retributivo annuo lordo (in proporzione al TFR versato). In tal caso però l’azienda non potrà avere la disponibilità delle liquidità accantonate.
Per quanto la nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) ha espresso un interpretazione restrittiva e negativa all’erogazione del TFR su base mensile, è necessario sottolineare come, dal punto di vista giurisprudenziale, la definizione di un accordo individuale (meglio se in forma scritta) tra lavoratore e datore di lavoro, possa ovviare all’interpretazione negativa dell’Ispettorato del lavoro. Se infatti l’assenza di pattuizioni non consente di classificare una eventuale erogazione come anticipazione del TFR, al contrario, un accordo, anche individuale, viene ritenuto bastevole: la sentenza della Cassazione n. 4670 del 22 febbraio 2021 sancisce infatti come “solo la sussistenza dei prescritti elementi (ovvero della previsione dei contratti collettivi o la presenza di patti individuali di miglior favore) costitutivi qualifica l’erogazione datoriale come anticipazione del TFR e in difetto della relativa prova l’erogazione monetaria al lavoratore non si sottrae all’obbligazione contributiva”. La definizione quindi di un accordo individuale che preveda la corresponsione del Tfr con cadenza annuale, in misura pari alla quota maturata, non appare in contrasto con la disciplina codicistica, ma ne costituisce una possibile declinazione.



