E’ stato approvato dal Governo il DDL di Bilancio 2026 riguardante anche la definizione dei carichi pendenti (c.d. rottamazione quinquies), va ricordato che la Legge di Bilancio 2026 dovrà ancora affrontare il passaggio parlamentare, e il testo potrà subire modifiche prima della conversione in legge e della successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La nuova Rottamazione:
L’agevolazione consiste nell’estinzione del debito senza pagamento delle somme dovute a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e relativi aggi, restano in ogni caso dovuti le somme dovute a titolo di rimborso delle spese esecutive e di notifica della cartella, oltre alla sorte capitale.
La definizione si applica ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
Possono essere estinti i debiti derivanti da:
- omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/73 e agli artt. 54-bis e 54-ter DPR 633/72
- derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
- per i carichi riguardanti le sanzioni per violazioni del Codice della strada non sono dovute le somme dovute a titolo di interessi, maggiorazioni, interessi di mora e di rateizzazione e aggi.
Non rientrano nella definizione i carichi affidati all’agente della riscossione attinenti ai versamenti richiesti a seguito di contenzioso.
Pagamento:
Le somme dovute per la rottamazione devono essere versate in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (con interessi del 4% annuo dal 1° agosto 2026) a decorrere dal 31 luglio 2026.
L’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.
Domanda:
Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione, entro il 30 aprile 2026, presentando apposita dichiarazione che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio in commento.
In tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo come sopra delineato.
Contenzioso pendente:
I contribuenti che hanno un contenzioso pendente relativamente al carico da definire, possono accedere alla definizione rinunciando al giudizio che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.
Effetti della domanda:
Dalla presentazione della domanda di adesione:
- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli artt. 28-ter e 48-bis DPR 602/73 (non subisce il blocco di rimborsi e di pagamenti della PA);
- può ottenere il rilascio del documento di regolarità contributiva (DURC).
Esclusioni:
Non possono essere estinti con la nuova rottamazione (rottamazione quinquies), i debiti già oggetto di rottamazione quater e riammissione alla rottamazione quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute.



